Art. 4.
(Esame di Stato).

      1. Ogni anno sono indetti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista. Gli esami sono effettuati in Roma e consistono in prove scritte e orali.
      2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di optometrista coloro che, in possesso della laurea in optometria, prevista dall'articolo 6, o di titolo equipollente, hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica professionale presso un optometrista in attività e iscritto al relativo albo professionale di cui all'articolo 5, comma 2.
      3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, è composta da un professore ordinario di una facoltà universitaria di medicina e chirurgia, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca e da quattro optometristi iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 5, comma 2, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale in sede di prima attuazione della presente legge e per un periodo transitorio di cinque anni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8.